E’ stato finalmente firmato il decreto sul credito d’imposta per i costi sostenuti dalle PMI nel processo di quotazione. In pillole il contenuto del decreto:
- Agevolazione dedicata solo alle PMI che si quotano in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (es.AIM)
- Sono ammissibili i costi di consulenza e di collocamento sostenuti nel processo di quotazione
- Le spese devono essere attestate dal Collegio Sindacale, dal revisore o da un Dottore Commercialista ed esperto contabile.
- Tetto massimo agevolabile per PMI pari a 500.000 nella misura massima del 50% dei costi agevolabili
- Presentazione dell’istanza in modalità digitale a partire dal 1 ottobre dell’anno della quotazione sino al 31 marzo dell’anno successivo
- Credito utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione.
- Il credito d’imposta non è imponibile IRES e IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
- Il credito deve essere indicato nella dichiarazione del periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni successive fino a quella in cui si conclude l’utilizzo.
- Non si applica il limite annuale di 700 mila euro per le compensazioni in F24 e non si applica il limite annuale di 250 mila euro per le compensazioni da indicare nel quadro RU.